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Statuto del Comune di Ariano Irpino

  • Testo approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.10.2001

Indice
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I Caratteristiche Costitutive
Articolo 1 Autonomia Comunale
Articolo 2 Territorio e Popolazione
Articolo 3 Stemma e Gonfalone
Articolo 4 Sede Comunale
Articolo 5 Distintivo del Sindaco
Articolo 6 Rappresentanza dell'Ente
CAPO II Finalità
Articolo 7 Principi Ispiratori
Articolo 8 Pari Opportunità
Articolo 9 Diritti di Cittadinanza
Articolo 10 Potestà Regolamentare
Articolo 11 Solidarietà Internazionale
Articolo 12 Cultura
Articolo 13 Istruzione
Articolo 14 Territorio e Ambiente
Articolo 15 Politiche Sociali e Sanitarie
Articolo 16 Economia e Lavoro
Articolo 17 Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Handicappate, Coordinamento degli Interventi
Articolo 18 Tutela dei Dati Personali
TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I Organi
Articolo 19 Organi Essenziali
CAPO II Consiglio Comunale
Articolo 20 Consiglio Comunale
Articolo 21 Composizione e funzionamento
Articolo 22 Competenze del Consiglio Comunale
Articolo 23 Linee Programmatiche
Articolo 24 Pubblicità delle Spese Elettorali
Articolo 25 Prima Convocazione
Articolo 26 Presidente del Consiglio
Articolo 27 Vice Presidente
Articolo 28 Ufficio di Presidenza
Articolo 29 Durata del Mandato e Revoca del Presidente e del Vice Presidente
Articolo 30 Programmazione Consiliare
Articolo 31 Pubblicità delle Sedute
Articolo 32 Regolamenti Statutari
Articolo 33 Consigliere Comunale
Articolo 34 Prerogative dei Consiglieri Comunali
Articolo 35 Presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo
Articolo 36 Indennità dei Consiglieri Comunali
Articolo 37 Dimissioni
Articolo 38 Decadenza
Articolo 39 Trasparenza dell'Operato degli Eletti e dei Nominati
Articolo 40 Gruppi Consiliari
Articolo 41 Commissioni Consiliari Permanenti
Articolo 42 Commissioni d'Inchiesta
Articolo 43 Commissioni Speciali
Articolo 44 Tutela delle Minoranze
Articolo 45 Uffici del Consiglio
CAPO III La Giunta Comunale
Articolo 46 Compiti
Articolo 47 Composizione
Articolo 48 Nomina degli Assessori
Articolo 49 Durata in Carica - Dimissioni - Surrogazione
Articolo 50 Funzionamento della Giunta
Articolo 51 Mozione di Sfiducia
Articolo 52 Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco e degli Assessori
CAPO IV Il Sindaco
Articolo 53 Il Sindaco
Articolo 54 Competenze ed Attribuzioni del Sindaco
Articolo 55 Elezione e durata in Carica
Articolo 56 Cessazione dalla Carica
Articolo 57 Vice Sindaco
TITOLO III ORDINAMENTO DEI SERVIZI
CAPO I Caratteristiche Generali
Articolo 58 I servizi Pubblici Locali
Articolo 59 Gestione dei Servizi
Articolo 60 Controllo della Gestione dei Servizi
Articolo 61 Scelta delle Forme Gestionali dei Servizi Pubblici
Articolo 62 Carta dei Servizi Pubblici
Articolo 63 Commissione Consiliare Permanente di Controllo
CAPO II Le Modalità e l'Assetto di Gestione
Articolo 64 Istituzione
Articolo 65 Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni
Articolo 66 Azienda Speciale
Articolo 67 Organi dell'Azienda Speciale
Articolo 68 Revoca degli Amministratori
Articolo 69 Scioglimento degli Organi
Articolo 70 Società per Azioni e a Responsabilità Limitata
Articolo 71 Società Collegate e Controllate
Articolo 72 Concessione a Terzi
Articolo 73 Obbligo di Riferire al Consiglio
CAPO III Nomine Amministratori
Articolo 74 Designazione e Requisiti
TITOLO IV RAPPORTO FRA ENTI
CAPO I Forme Associative
Articolo 75 Programmazione e Cooperazione
Articolo 76 Convenzioni
Articolo 77 Consorzi
Articolo 78 Accordi di Programma
Articolo 79 Variazione di Strumenti Urbanistici
TITOLO V DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I Decentramento
Articolo 80 Partecipazione popolare
Articolo 81 Decentramento
CAPO II Istituti della Partecipazione
Articolo 82 Diritti Individuali
Articolo 83 Libere Forme Associative
Articolo 84 Rapporti con le Associazioni
Articolo 85 Volontariato
CAPO III Organismi di Partecipazione
Articolo 86 Le Consulte
Articolo 87 Consiglio delle Donne
Articolo 88 Consiglio dei Ragazzi
CAPO IV Istituti della Partecipazione
Articolo 89 Istanza
Articolo 90 Proposte e Petizioni
Articolo 91 Consultazioni
Articolo 92 Forme di Partecipazione dei Cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri Regolarmente Soggiornanti
CAPO V Istituti della Partecipazione
Articolo 93 Azione Referendaria
Articolo 94 Limiti e Materie
Articolo 95 Disciplina del Referendum
Articolo 96 Effetti del Referendum
TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I Il Procedimento
Articolo 97 Principi Procedurali
Articolo 98 Svolgimento
Articolo 99 Partecipazione
Articolo 100 Accordi
Articolo 101 Responsabile
CAPO II Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti
Articolo 102 Efficacia degli Atti Amministrativi
Articolo 103 Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale
Articolo 104 Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Articolo 105 Accesso agli Atti
CAPO III Il Difensore Civico
Articolo 106 Caratteristiche Generali
Articolo 107 Funzioni e Garanzia del Contribuente
Articolo 108 Obbligo di Risposta
Articolo 109 Poteri di Conciliazione
Articolo 110 Poteri nei Confronti degli Uffici
Articolo 111 Informazione
Articolo 112 Ufficio del Difensore Civico
Articolo 113 Posizione Giuridica
TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE
CAPO I Organizzazione degli Uffici
Articolo 114 Principi di Organizzazione
Articolo 115 Personale e Dotazione Organica
Articolo 116 Direttore Generale
CAPO II Il Segretario Generale
Articolo 117 Il Segretario Generale
Articolo 118 Il Vice Segretario Generale
CAPO III Dirigenza
Articolo 119 Dirigenti
Articolo 120 Responsabilità
Articolo 121 Presidenza di Commissioni
Articolo 122 Conferimento Responsabilità Dirigenziale
CAPO IV Personale e Convenzioni
Articolo 123 Incarichi Esterni di Dirigenza e di Collaborazione Professionale
Articolo 124 Uffici di Supporto agli Organi di Direzione Politica
Articolo 125 Nucleo di Valutazione
TITOLO VIII CONTABILITÀ - FINANZA - CONTROLLO DI GESTIONE
CAPO I Programmazione Finanziaria
Articolo 126 Programmazione di Bilancio
Articolo 127 Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
Articolo 128 Modalità atte ad Assicurare ai Cittadini ed agli Organi di Partecipazione la Conoscenza del Bilancio
CAPO II Autonomia Finanziaria
Articolo 129 Risorse per la Gestione Corrente
Articolo 130 Risorse per gli Investimenti
Articolo 131 Adeguamento allo Statuto del Contribuente
CAPO III Patrimonio, Appalti, Contratti
Articolo 132 Gestione del Patrimonio
Articolo 133 Appalti e Contratti
CAPO IV Contabilità
Articolo 134 Disciplina della Contabilità
Articolo 135 Contabilità Finanziaria
Articolo 136 Contabilità Economica
Articolo 137 Tesoreria e Riscossione delle Entrate
CAPO V Contabilità
Articolo 138 Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 139 Rendiconto della Gestione
Articolo 140 Controllo della Gestione
TITOLO IX NORME TRANSITORIE
Articolo 141 Norme in Vigore
Articolo 142 Attuazione dello Statuto
Articolo 143 Abrogazione di Norme
Articolo 144 Disciplina Transitoria
Articolo 145 Regolamenti di Applicazione
Articolo 146 Revisione dei Regolamenti
Articolo 147 Modifiche allo Statuto

 

 

 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Caratteristiche Costitutive

Articolo 1
Autonomia Statutaria

  1. Il Comune di Ariano Irpino è Ente Locale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana.

  2. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

  3. Il Comune rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.

  4. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.

  5. Il Comune di Ariano Irpino ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

 

Articolo 2
Territorio e Popolazione

  1. Sono elementi costitutivi del Comune di Ariano Irpino il territorio e la comunità.

  2. Il territorio comunale è esteso kmq. 185,52 ed è interamente montano, costituendo parte integrante della Comunità Montana dell'Ufita e confina con i comuni di Apice, Bonito, Casalbore, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Monteleone, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli.

  3. La popolazione, è ripartita in maniera omogenea su tutto il territorio comunale ed in parte considerevole risiede stabilmente in zone rurali.

 

Articolo 3
Stemma e Gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome " Città di Ariano Irpino ", titolo riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1952.

  2. Lo stemma del Comune di Ariano Irpino è d'argento ai tre monti di verde, al naturale, sormontati dalla scritta d'azzurro A I ( Ara Iani ).

  3. Il Comune ha un proprio gonfalone, il cui uso è disciplinato dal Regolamento.

  4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

  5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

 

Articolo 4
Sede Comunale

  1. La sede del Comune è il Palazzo di Città sito nella Piazza Plebiscito n.1, in caso di variazione, essa non potrà essere stabilita al di fuori del centro storico.

  2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

  3. All'interno del territorio del Comune di Ariano Irpino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

Articolo 5
Distintivo del Sindaco

  1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

 

Articolo 6
Rappresentanza dell'Ente)

  1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.

  2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.

  3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:

    • rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

    • stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

  4. Il Sindaco può altresì delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

    • rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

    • stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni ecc.

  

CAPO II - Finalità

Articolo 7
Principi Ispiratori

  1. Il Comune concorre a realizzare i valori che la Costituzione sancisce.

  2. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società arianese.

  3. Il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo, delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

  4. Il Comune, che opera ponendo a base il valore delle autonomie, agisce per il superamento degli squilibri economico - sociali esistenti nel proprio ambito territoriale, tra cittadini e fra gruppi, tra centro urbano e frazioni storiche, contrade rurali e zone periferiche, realizzando un giusto rapporto tra città e campagna nell'ambito di una solidale distribuzione di interventi, strutture e servizi, attuando il più ampio decentramento.

  5. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

  6. Il Comune in collegamento con altri Enti Locali, assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della Regione Campania, e della provincia irpina.

  7. Il Comune assume come valore la persona, indipendentemente dalle differenze di sesso. Riconosce e tutela la famiglia, cellula primaria della società, garantisce le opportunità necessarie allo sviluppo ed alla formazione, svolge azioni mirate a prevenire e ad eliminare le disuguaglianze di qualsiasi tipo che possano ostacolare il realizzarsi di risorse umane.

  8. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

 

Articolo 8
Pari Opportunità

  1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

  2. Il Comune, riconoscendo nella differenza tra i due sessi una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità dello sviluppo, svolge azioni positive e promuove iniziative per il raggiungimento delle pari opportunità tra i due sessi, orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. Riconosce la funzione propositiva, oltre che consultiva, delle commissioni per le pari opportunità previste dalla legislazione vigente.

  3. Il Comune, nella piena convinzione che una diversa partecipazione delle donne al governo delle istituzioni possa incidere in maniera determinante sulla qualità delle grandi scelte, sulla famiglia, sulle istituzioni e sulla società tutta, promuove azioni che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni. Negli organi collegiali e di governo della città, ad eccezione del Consiglio Comunale per il quale stabilisce la legge, garantisce la presenza di componenti di entrambi i sessi. Eventuali deroghe vanno congruamente motivate e comunicate al Consiglio.

 

Articolo 9
Diritti di Cittadinanza

  1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione.

  2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

  3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:

    1. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ariano Irpino;

    2. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

    3. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

 

Articolo 10
Potestà Regolamentare

  1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

 

Articolo 11
Solidarietà Internazionale

  1. Il Comune favorisce l'accoglienza e l'integrazione nella società arianese dei cittadini stranieri adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.

  2. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.

  3. Il Comune ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

 

Articolo 12
Cultura

  1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali.

  2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

  3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

 

Articolo 13
Istruzione

  1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

  2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

 

Articolo 14
Territorio e Ambiente

  1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

  2. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
    Attua nei limiti delle proprie competenze ogni iniziativa diretta ad eliminare pericoli, anche potenziali, per la salute: in base a tale principio non sarà consentito, per quanto di propria competenza, nel centro abitato e nelle frazioni, l'installazione di centrali e stazioni di radiotelefonia e, sull'intero territorio comunale, la costituzione di elettrodotti su tralicci. Per gli impianti esistenti saranno applicate, nei limiti delle proprie competenze, iniziative dirette alla loro delocalizzazione.

  3. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

 

Articolo 15
Politiche Sociali e Sanitarie

  1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.

  2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.

  3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

  4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

  5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.

  6. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.

  7. Promuove l'attività fisico - motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

  8. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile.

  9. Il Comune riconosce nelle attività culturali, sportive e ricreative momenti essenziali della formazione ed esplicazione della persona umana, anche in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari. A tal fine promuove ed organizza strutture decentrate ed iniziative idonee, garantendone la fruizione da parte della collettività, anche affidando la promozione e gli obiettivi a società locali che abbiano i requisiti richiesti e già operano nel settore, privilegiando i rapporti col mondo della scuola.

  10. Per il raggiungimento di tali finalità, inoltre, il Comune favorisce l'istituzione di enti, centri, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; provvede ai musei ed alle biblioteche comunali, promuovendo la creazione di idonei servizi ed impianti, articolati sul territorio comunale; assicura l'accesso e la fruizione, secondo modalità disciplinate dagli appositi regolamenti, ai cittadini, ad enti, organismi ed associazioni.

  11. Nei limiti delle proprie competenze, il Comune adotta ogni tipo di misura ed intervento per migliorare le condizioni di vita dei portatori di handicap e contribuire al loro pieno inserimento.

  12. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

  13. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari o chi ne fa le veci.

 

Articolo 16
Economia e Lavoro

  1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

  2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

 

Articolo 17
Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Handicappate, Coordinamento degli Interventi

  1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

 

Articolo 18
Tutela dei Dati Personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I - Organi

Articolo 19
Organi Essenziali

  1. Sono organi essenziali del Comune:

    1. il Consiglio Comunale;

    2. la Giunta Comunale;

    3. il Sindaco.

 

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Articolo 20
Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale.
    Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
    Esercita le funzione di propria competenza conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

 

Articolo 21
Composizione e funzionamento

  1. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

  2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.

  3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

 

Articolo 22
Competenze del Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale ha una propri autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con il regolamento del consiglio comunale.
    Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento.

  2. Il consiglio comunale ha la competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

    1. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

    2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

    3. le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

    4. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

    5. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

    6. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

    7. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

    8. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

    9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

    10. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

    11. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

    12. le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

    13. l'elezione del difensore civico;

    14. l'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;

    15. la promozione dei referendum;

    16. la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

  3. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio che il consiglio comunale, deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

  4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche.
    Vigila sulla applicazione, da parte degli organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.
    A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
    Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico ed amministrativo.

  5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 23
Linee Programmatiche

  1. Il Sindaco, nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  2. In tale sede ciascun consigliere ha facoltà di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

  3. Entro il 30 settembre di ogni anno o, comunque in occasione della deliberazione di accertamento degli equilibri generali del bilancio, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, proponendo, se ne ricorrono le circostanze, eventuali modifiche e/o adeguamenti strutturali.

 

Articolo 24
Pubblicità delle Spese Elettorali

  1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

  2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.

  3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

 

Articolo 25
Prima Convocazione

  1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

  2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

    1. convalida degli eletti;

    2. eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;

    3. giuramento del Sindaco;

    4. elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale;

    5. comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice Sindaco e di assessore comunale;

  3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
    La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio eletto per la comunicazione dei componenti della giunta e degli ulteriori adempimenti.
    E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco.

  4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4, occupa il posto immediatamente successivo.

  5. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla normativa vigente.

  6. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

 

Articolo 26
Presidente del Consiglio

  1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

  2. Il presidente in particolare :

    1. cura la programmazione dei lavori del consiglio;

    2. stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;>

    3. assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

    4. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza

    5. cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime;

    6. è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio;

    7. tutela le prerogative ed assicura l'esercizio del diritto dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

    8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

    9. garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;

    10. esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

  3. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, a scrutinio segreto.
    Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione con un'unica votazione a scrutinio segreto, da tenersi nella stessa seduta.
    E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

 

Articolo 27
Vice Presidente

  1. Nella seduta di insediamento il consiglio comunale elegge un vice presidente con le stesse modalità di votazione previste per la elezione del presidente di cui al comma 3 dell'art.26, con votazione separata.

  2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

  3. Nel caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

  4. Nel caso che il presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene eletto, di norma, tra i consiglieri di minoranza

 

Articolo 28
Ufficio di Presidenza

  1. Il presidente ed il vice presidente costituiscono l'ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

 

Articolo 29
Durata del Mandato e Revoca del Presidente e del Vice Presidente

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.

  2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, nel caso di inadempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

  3. Qualora nel corso del mandato si verifichi la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente o del Vice Presidente, si procede alla surrogazione entro venti giorni con le modalità di cui agli artt. 26 e 27.

 

Articolo 30
Programmazione Consiliare

  1. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari.
    In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.

 

Articolo 31
Pubblicità delle Sedute

  1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

  2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

  3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

 

Articolo 32
Regolamenti Statutari

  1. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:

    1. del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;

    2. dei comitati di quartiere o di frazione;

    3. per i referendum.

 

Articolo 33
Consigliere Comunale

  1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

  2. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge.

  3. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.

 

Articolo 34
Prerogative dei Consiglieri Comunali

  1. I consiglieri, nell'esercizio del potere di iniziativa, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
    I consiglieri hanno altresì diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie del Consiglio Comunale

  2. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.

  3. I Consiglieri comunali, nell'espletamento del mandato, hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente le copie degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, dei comitati di quartiere o di frazione, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.

  4. E' attribuito ai Consiglieri Comunali diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

  5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

  6. Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni Consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle Aziende ed Istituzioni dipendenti, nonché presso tutti i Consorzi e società comunque denominati in cui il Comune abbia una quota di partecipazione.

  7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro un termine non superiore a venti giorni, ed a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

  8. Un quarto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, possono richiedere la sottoposizione a controllo, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, delle deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale inerenti le seguenti materie:

    1. appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

    2. assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

  9. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, può essere proposta al Consiglio Comunale la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

 

Articolo 35
Modalità di presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di Sindacato ispettivo

  1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le istanze di sindacato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente al protocollo del Comune.
    Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate, sempre in forma scritta, anche in apposita seduta consiliare.
    Le risposte alle interrogazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dall'assessore delegato in tale seduta oppure per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione
    Per le istanze di sindacato ispettivo le risposte devono essere fornite dal Sindaco o dall'assessore competente entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

 

Articolo 36
Indennità dei Consiglieri Comunali

  1. I Consigliere Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
    In nessun caso l'ammontare percepito, nell'ambito di un mese, dal Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

  2. Il Consigliere Comunale può, su richiesta, chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, a condizione che ciò comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
    Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

  3. L'indennità di funzione può essere incrementata o diminuita con delibera di Consiglio Comunale.
    Sono esclusi dall'incremento gli Enti Locali in condizioni di dissesto finanziario

 

Articolo 37
Dimissioni

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed al Presidente del Consiglio Comunale.
    Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
    Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

 

Articolo 38
Decadenza

  1. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

  2. Le cause di decadenza del Consigliere Comunale sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
    Il Consigliere Comunale è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci ( 10 ) giorni dalla stessa.
    La decadenza dalla carica di Consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del Consigliere a tre adunanze consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare.
    L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente del Consiglio Comunale, assieme all'invito a far valere di fronte al Consiglio le eventuali cause giustificative.
    Il Consigliere Comunale può far pervenire le sue osservazioni entro quindici ( 15 ) giorni dalla notifica dell'avviso.
    Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale e copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci ( 10 ) giorni.

  3. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

 

Articolo 39
Trasparenza dell'Operato degli Eletti e dei Nominati

  1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno di mandato, rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

  3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

 

Articolo 40
Gruppi Consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.
    Nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

  2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere.

  3. lI gruppi di maggioranza e di minoranza hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale.

 

Articolo 41
Commissioni Consiliari Permanenti

  1. Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti amministrativi di propria competenza, il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti costituite da consiglieri comunali.
    Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni.

  2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referenti, istruttorie, redigenti e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
    Le Commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

  3. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

 

Articolo 42
Commissioni d'Inchiesta

  1. Il Consiglio comunale su proposta di risoluzione sottoscritta da un quinto dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'inchiesta formata da Consiglieri che rappresentino in numero uguale gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
    La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

  2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'inchiesta.

 

Articolo 43
Commissioni Speciali

  1. II Consiglio comunale su proposta di risoluzione sottoscritta da un quinto dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni inerenti l'attività amministrativa o problemi anche prevedendo la partecipazione di componenti non Consiglieri.
    La commissione d'indagine è formata da Consiglieri che rappresentino in numero uguale gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza della attività amministrativa comunale.

  2. La commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario

  3. La commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali.
    La commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via informale.
    Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta

  4. La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso

  5. Il Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

 

Articolo 44
Tutela delle Minoranze

  1. Alle minoranze vengono attribuite la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite.
    Vengono, tra le altre, individuate come commissioni di controllo o di garanzia :

    1. la commissione consiliare permanente affari generali ed istituzionali;

    2. le commissioni di indagine e le commissioni di inchiesta.

  2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni con criterio proporzionale, per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza.
    Alla presidenza è nominato un Consigliere Comunale della minoranza.

 

Articolo 45
Uffici del Consiglio