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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2008 |
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IL DECRETO LEGGE N° 93 DEL 21 MAGGIO 2008, PUBBLICATO SULLA G.AZZETTA UFFICIALE N° 124 DEL 28 MAGGIO 2008, PREVEDE, A DECORRERE DAL 2008, L’ESCLUSIONE DALL’ ICI PER LE “ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO”. TALE NOVITA’ LEGISLATIVA, INTERVENUTA NELL’IMMINENZA DELLA SCADENZA DELL’ACCONTO (CHE RESTA FISSATA AL 16 GIUGNO 2008) NON CONSENTE ALL’ENTE, PER IL RISTRETTO TEMPO A DISPOSIZIONE PER L’INVIO POSTALE, DI SPEDIRE AI CONTRIBUENTI LA CONSUETA COMUNICAZIONE ANNUALE ICI. SI INVITA, PERTANTO, A NON ATTENDERE TALE COMUNICAZIONE, MA AD ATTIVARSI AUTONOMAMENTE PER IL PAGAMENTO NEI TERMINI DI SEGUITO EVIDENZIATI. ALIQUOTEPer l'anno 2008 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I. C.I.) è applicata con le seguenti aliquote e detrazioni:
* L’ESONERO CHE RIGUARDA I FABBRICATI ADIBITATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI AL PUNTO 1) – CON ESCLUSIONE DI QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 - È AUTOMATICO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2008, SENZA BISOGNO DI PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA E/O AUTOCERTIFICAZIONE. Si precisa che in base alle disposizioni di cui all’articolo 1 - comma 173, lettera b) - della legge n°296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria. Per usufruire della aliquota ridotta o dell’esonero per abitazioni in comodato di cui al punto 4), è necessario presentare al Servizio Tributi - a pena di decadenza dal beneficio - entro e non oltre il 20 dicembre 2008, quanto di seguito previsto: Esonero per i fabbricati di cui punto 4 Aliquota agevolata del 6‰, di cui al
punto 8 Si decade automaticamente, altresì, dai suddetti benefici anche nel caso in cui, dal controllo della documentazione presentata o in base ai dati comunque raccolti dall’ufficio, si rileva la mancanza dei requisiti richiesti. L’Ente attiverà con gli organi competenti il controllo a campione delle autocertificazioni presentate, con denuncia penale in caso di riscontrata falsità. PRESUPPOSTI Il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è il possesso di fabbricati e/o aree fabbricabili, destinati ad uso diverso da abitazione principale e relative pertinenze, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e cessione è diretta l'attività d'impresa Sono soggetti passivi d'imposta il proprietario degli immobili, di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie PERTINENZA Si considerano pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente ad una sola di esse e se possedute direttamente dal soggetto passivo: 1) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, site all’interno del territorio comunale, accatastate nella categoria “C6” e di superficie massima “calpestabile” di 20 mq 2) cantine e locali di deposito (Categoria catastale C/2) , tettoie chiuse ed aperte (categoria catastale C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale Per approfondimenti è possibile verificare, anche sul sito Internet dell’Ente, il vigente Regolamento ICI DICHIARAZIONE Entro il 31 luglio 2008 va presentata la dichiarazione per l'anno 2007, esclusivamente per gli immobili (edifici o aree edificabili) acquistati nel corso dell'anno 2007 o per i quali, durante lo stesso anno, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La dichiarazione va redatta su modelli ministeriali e presentata all'Ufficio Tributi, mediante consegna diretta ovvero tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "dichiarazione I.C.I. 2007", a mezzo raccomandata postale senza avviso di ricevimento ed indirizzata all'Ufficio Tributi di Ariano Irpino. VERSAMENTO Il versamento dell'imposta, dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune di Ariano Irpino, dovrà essere effettuato sul: a) conto corrente Postale n° 84847029, intestato a “Comune di Ariano Irpino – ICI” oppure b) tramite l’utilizzo del modello F24: codici tributo: A399: codice Comune - 3901: abitazione principale - 3903: aree fabbricabili – 3904: altri fabbricati Le scadenze sono le seguenti:
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento e per le infrazioni di carattere formale, si applicano le sanzioni (30% del dovuto) e gli interessi (3% annuo) previsti dalle vigenti norme regolamentari (Regolamento accertamento con adesione e fissazione sanzioni pecuniarie amministrative approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 04/04/2001). FABBRICATI EX RURALI Si ricorda, infine, che i fabbricati non più in possesso dei requisiti di ruralità debbono essere accatastati, con dichiarazione all’Agenzia del Territorio (ex Catasto), entro il 31 ottobre 2008. In caso di mancato accatastamento entro tale data, l’Agenzia del Territorio procederà d’ufficio, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di coloro che non abbiano provveduto a suddetto adempimento. La sanzione amministrativa prevista varia da € 258,00 ad € 2.066,00 INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE Per chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico, al Servizio Tributi, sito al Corso Europa, 23 (Palazzo Maresca) - Tel. 0825 875311 – 875312 – 875315 – 875316 - 875359 - Fax 0825 875343 Per documentazione, anche inerente ai vigenti affitti concordati stipulati, che danno diritto ad una aliquota agevolata del 6 ‰, si può consultare il sito www.comunediariano.it Ariano Irpino, 28 maggio 2008
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