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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009

ALIQUOTE

Per l'anno 2009 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I. C.I.) è applicata con le seguenti aliquote e detrazioni:

1

abitazione principale e relativa pertinenza esclusa

2

abitazione principale e relativa pertinenza appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville), A9 (castelli e palazzi di eminente pregi artistici e storici) 7 ‰

3

Abitazione non locata posseduta da cittadini italiani residenti all’Estero 7 ‰

4

altri immobili (abitazioni, aree edificabili, uffici, studi privati, negozi, etc.) 7 ‰
5 Abitazione concessa in uso gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) e relativa pertinenza ammessa, nella quale gli stessi vi abbiano stabilito la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora, come comprovata dalle intestate utenze domestiche e Tassa Rifiuti (Ta.R.S.U.) esclusa
6 Fabbricati ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni 7,50 ‰
7 Fabbricati di proprietà di soggetti che svolgono attività di costruzione e vendita 7 ‰
8 abitazione posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario documentabile con utenze domestiche e Tassa Rifiuti (Ta.R.S.U.) 7
9 abitazioni accatastate come civili abitazioni e concesse in locazioni ad uso abitazione principale con contratto tipo-concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98

6

10 Fabbricati industriali ed aree fabbricabili situate nell’Area PIP di Contrada Camporeale

5

11 Detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza per i fabbricati di cui al punto 2) e 3)

 103,29

L’esonero che riguarda i fabbricati adibitati ad abitazione principale di cui al punto 1) – con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 - è automatico con decorrenza dal 1° gennaio 2008, senza bisogno di presentare alcuna richiesta e/o autocertificazione.

Si precisa che in base alle disposizioni di cui all’articolo 1 - comma 173, lettera b) - della legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

Per usufruire della aliquota ridotte o dell’esonero per abitazioni in comodato di cui al punto 5), è necessario presentare al Servizio Tributi, a pena di decadenza dal beneficio, entro e non oltre il 20 dicembre 2009, quanto di seguito previsto:

Esonero per i fabbricati di cui punto 5
I soggetti passivi di imposta devono presentare specifica richiesta allegandovi a) contratto di comodato gratuito registrato oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà b) certificato anagrafico comodatario c) copia documento di riconoscimento dichiarante d) fatture utenze elettrica, idrica ed Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu)

Aliquota agevolata del 6 ‰, di cui al punto 9
I soggetti passivi di imposta devono presentare specifica richiesta allegandovi a) contratto di locazione concordato registrato ed un certificato anagrafico del conduttore

Le suddette richieste vanno presentate, laddove non si verifichino variazioni, una sola volta.

Si decade automaticamente, altresì, dai suddetti benefici nel caso in cui, dal controllo della documentazione presentata o in base ai dati comunque raccolti dall’ufficio, si rileva la mancanza dei requisiti richiesti.

L’Ente, in tal caso, attiverà con gli organi competenti il controllo a campione delle autocertificazioni presentate, con denuncia penale in caso di riscontrata falsità.

PRESUPPOSTI

Il presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è il possesso di fabbricati e/o aree fabbricabili, destinati ad uso diverso da abitazione principale e relative pertinenze, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e cessione è diretta l'attività d'impresa

Sono soggetti passivi d'imposta il proprietario degli immobili, di cui al precedente punto, o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

PERTINENZA

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente ad una sola di esse e se possedute direttamente dal soggetto passivo:
n° 01 C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale oppure n° 01 C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) con una superficie, netta calpestabile, non superiore ai 20 mq oppure n° 01 C/2 (magazzini e locali di deposito) oppure n° 01 C/7 (tettoie chiuse o aperte)

DICHIARAZIONE

Entro il 30 settembre 2009 va presentata la dichiarazione per l'anno 2008 per gli adempimenti previsti per la riduzione dell’imposta e per la denuncia di immobili (edifici o aree edificabili) per i quali, nel corso del suddetto anno, si sono verificate modificazioni, soggettive o oggettive, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

La dichiarazione va redatta su modelli ministeriali e presentata all'Ufficio Tributi, mediante consegna diretta ovvero tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "dichiarazione I.C.I. 2008", a mezzo raccomandata postale senza avviso di ricevimento ed indirizzata all'Ufficio Tributi di Ariano Irpino.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta, dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune di Ariano Irpino, dovrà essere effettuato sul

  1. Conto Corrente Postale n° 84847029, intestato a Comune di Ariano Irpino – Servizio di Tesoreria ICI – utilizzando gli appositi bollettini in distribuzione presso il Servizio Tributi e gli Uffici Postali

oppure

  1. tramite l’utilizzo del modello F24:
    codici Tributo: A399: codice Comune - 3901: abitazione principale - 3903: aree fabbricabili – 3904: altri fabbricati

Le scadenze sono le seguenti:

  • entro il 16 giugno 2009: nella misura del 50 % dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni 2008

  • entro il 16 dicembre 2009: saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2009

  • E' ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2009 e l’adeguamento dello stesso, già in sede di acconto, alle eventuali nuove aliquote e detrazioni deliberate per il 2009

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento e per le infrazioni di carattere formale, si applicano le sanzioni (30 % del dovuto) e gli interessi (3 % annuo) previsti dalle vigenti norme regolamentari (Regolamento accertamento con adesione e fissazione sanzioni pecuniarie amministrative approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 04/04/2001).

FABBRICATI EX RURALI

Si ricorda che i fabbricati non più in possesso dei requisiti di ruralità debbano essere accatastati, con dichiarazione all’Agenzia del Territorio (ex Catasto)

In caso di mancato accatastamento, l’Agenzia del Territorio procederà d’ufficio, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico di coloro che non abbiano provveduto a suddetto adempimento.

La sanzione amministrativa prevista varia da € 258,00 ad € 2.066,00

TERRENI

Si invita, infine, a verificare presso l’UTC – Sportello Unico per l’Edilizia il permanere, a seguito dell’adozione del Piano Comunale Urbanistico (ex Piano Regolatore) avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 17 Aprile 2009, della qualificazione di “terreno non edificabile” necessaria per esclusione ICI

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Per chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico, al Servizio Tributi, sito al Corso Europa, 23 (Palazzo Maresca)
- Tel. 0825 875311 – 875312 – 875315 – 875316 - 875359
- Fax 0825 875343

Per informazioni e documentazione consultare il sito www.comunediariano.it

Ariano Irpino, 19 maggio 2009

 Il Dirigente
Dott. Generoso RUZZA

 

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DETERMINAZIONE n° 113 del 19 maggio 2009Visualizza il file
ICI 2009 - approvazione manifesto pubblico e modello per richiesta esenzione ICI immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado ed adibiti ad abitazione principale
Allegato A:Visualizza il file
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009
Allegato B:Visualizza il file
Imposta Comunale Sugli Immobili - Richiesta ESONERO per abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado in linea retta.

 

 
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