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Descrizione
Ai sensi dell’art. 1 D.L. 1/2006, convertito nella L. 22/2006, sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:
•affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
•affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.
In allegato, gli appositi moduli
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Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2026, 13:54